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Sequestro Caronte e Tourist Spa. E se la montagna avesse partorito un topolino?

Sei mesi di amministrazione giudiziaria per rimuovere le zone d’ombra e le criticità che hanno favorito l’infiltrazione criminale all’interno di una delle maggiori società di navigazione in Italia. E’ quanto disposto il 21 gennaio 2021 dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria (presidente Ornella Pastore) nei confronti della Caronte & Tourist S.p.A., l’holding delle famiglie Franza e Matacena che ha assunto il controllo monopolistico del traghettamento di auto, camion e tir nello Stretto di Messina.

L’amministrazione giudiziaria era stata richiesta quasi un anno prima – il 24 aprile 2020 – dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria dopo una complessa indagine del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia che ha ipotizzato “l’esistenza di un rapporto di stabile ed oggettiva agevolazione tra l’esercizio delle attività economiche riferibili alla struttura imprenditoriale della Caronte & Tourist operanti in questa provincia ed esponenti della ‘ndrangheta o collusi con questa”.

Il Tribunale reggino ha nominato la dottoressa Maria Concetta Tripodi e l’avvocata Rosa Isgrò quali amministratori giudiziari della SpA, disponendo un carico di lavoro più che gravoso: la presenza costante delle due professioniste negli incontri e nelle riunioni con il management e il personale direttivo della società; l’esame dei bilanci, del modello organizzativo e gestionale e delle iniziative assunte a seguito del provvedimento di prevenzione; la verifica dei servizi svolti dagli appaltatori, dai fornitori e dai committenti; il controllo degli atti di acquisto e pagamento effettuati, ecc., ecc.. Misure sufficienti a riportare ordine e legalità all’interno del grande gruppo aziendale in un lasso di tempo di appena 180 giorni? Ne sono ovviamente convinti i giudici calabresi che nel decreto che dispone l’amministrazione giudiziaria della Caronte & Tourist, chiariscono i presupposti giuridici e le ragioni socio-economiche di questo strumento antimafia innovativo e alternativo.

“L’applicazione della misura è prevista dall’art. 34 D.Lgs. 159/2011, come sostituita dalla L. 161/2017”, esordisce la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria. “L’istituto si colloca nell’alveo delle disposizioni del Codice Antimafia ispirate alla necessità di guardare alla legislazione antimafia patrimoniale, non più e non solo come strumento di contrasto da attuarsi attraverso il sequestro finalizzato alla successiva confisca, ma anche attraverso strumenti alternativi di controllo che non necessariamente devono evolvere nell’ablazione del bene, mirando, invece, ove ne ricorrono i presupposti, alla bonifica e alla successiva restituzione dell’azienda al suo titolare e ciò in adesione al principio di proporzionalità tra situazione concretamente accertata e applicazione della misura patrimoniale, principio ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 24 del 27 febbraio 2019”.

“Si tratta di una disposizione che ricalca quella di cui agli artt. 3 quater e 3 quinquies della L. 575/1965 e che disegna un istituto che ha presupposti radicalmente differenti rispetto a quello del sequestro funzionale alla confisca di prevenzione di cui agli artt. 20 e ss del Dlgs 159/2011. Infatti, mentre la misura del sequestro presuppone l’accertamento incidentale che il soggetto che abbia la disponibilità del bene oggetto della richiesta rientri nel genius dei soggetti socialmente pericolosi, la misura in esame ha ad oggetto attività economiche che non sono riconducibili neppure indirettamente (la sottolineatura è nel dispositivo del Tribunale, NdA) a soggetti socialmente pericolosi”. Una misura temporanea, quella dell’amministrazione giudiziaria, che viene imposta “in funzione preventiva poiché mira a scongiurare il rischio che un’impresa sana e per la quale, dunque, non sussisterebbero i presupposti per disporne il sequestro di prevenzione possa essere, in qualche modo, infiltrata da soggetti legati a organizzazione di stampo mafioso”. Un provvedimento di tutela, dunque, riservato ad aziende “sane” anche se “infiltrate”. Principio ribadito in un altro passaggio del decreto dei giudici reggini, riprodotto integralmente dal pronunciamento del Tribunale di Milano del 23 giugno 2016: “l’istituto dell’amministrazione giudiziaria mira proprio ad intervenire in quella zona grigia di rapporti tra mafia (o altre gravi forme di criminalità) ed imprese, i cui i classici istituti di prevenzione non trovano facile applicazione, ed ha finalità di contrasto al fenomeno di contaminazione di attività economico-imprenditoriali che sane all’origine, risultino però nel tempo essere state condizionate o quantomeno infiltrate dal crimine organizzato che a tali attività si appoggia come efficace strumento di penetrazione nel mercato e di controllo del territorio”.

Prendendo a riferimento la pronuncia della Corte Costituzionale n. 487 del 1995, i giudici calabresi spiegano come l’amministrazione giudiziaria risponda alla “necessità di impedire che una determinata attività economica che presenti connotazioni agevolative del fenomeno mafioso, e dunque operi (…) in posizione di contiguità rispetto a soggetti indiziati di appartenere a pericolose cosche locali, realizzi o possa comunque contribuire a realizzare un utile strumento di appoggio per l’attività di quei sodalizi, sia sul piano strettamente economico, sia su quello di un più agevole controllo del territorio e del mercato, con inevitabili riflessi espansivi della infiltrazione mafiosa in settori ed attività in sé leciti”.

“In una simile prospettiva – aggiungono i giudici – ci si avvede agevolmente di come i titolari di quelle attività non possono affatto ritenersi terzi rispetto alla realizzazione di quegli interessi, considerato che è proprio attraverso la libera gestione dei loro beni che viene ineluttabilmente a realizzarsi quel circuito e commistione di posizioni dominanti e rendite che contribuisce a rafforzare la presenza, anche economica, delle cosche sul territorio”. Per applicare l’istituto dell’amministrazione giudiziaria, dunque, è necessario innanzitutto che il titolare dell’attività economica sia “necessariamente terzo” rispetto al soggetto ritenuto socialmente pericoloso. Un imprenditore che non può certo fungere da “prestanome” ma che pone in essere “condotte agevolative censurabili su un piano quantomeno di rimproverabilità colposa (ben potendo le dette misure adottarsi anche nei casi in cui l’imprenditore agevoli consapevolmente il soggetto pericoloso), diversamente legittimandosi l’ablazione dell’azienda laddove si ravvisi una volontaria e stabile collusione mafiosa con insanabile commistione e sovrapposizione tra interessi criminali e imprenditoriali”.

Il Tribunale di Reggio Calabria aggiunge altresì come l’amministrazione giudiziaria miri al “recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali attraverso un’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, da una parte, la libertà d’impresa e, dall’altra, il perseguimento e la salvaguardia della legalità delle attività economiche e può quindi ritenersi applicabile solo ove vi siano sufficienti indizi per ritenere tale pericolo di intimidazione ed infiltrazione ancora in atto al momento della richiesta”. “Il legislatore – osservano ancora i giudici – ha inteso quindi graduare l’incisività dell’intervento giudiziale, avuto riguardo alle variegate forme di infiltrazione mafiosa o comunque di influenza criminale astrattamente possibili nell’ambito delle attività imprenditoriali…”.

Nelle conclusioni, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale presieduta dalla dottoressa Ornella Pastore spiega che ai fini dell’applicazione dell’amministrazione giudiziaria debba essere accertata dunque, alternativamente, la “sussistenza di una condizione di intimidazione o assoggettamento dell’operatore economico rispetto ad una associazione di stampo mafioso ovvero rispetto a singoli esponenti di essa” o una situazione in cui l’operatore economico “possa comunque agevolare” l’attività di persone preposte per l’applicazione di una misura di prevenzione o sottoposte a procedimento penale per i delitti indicati dalle norme vigenti. “La misura ha natura temporanea, potendo essere adottata per un periodo non superiore a un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi per una durata comunque non superiore complessivamente a due anni (…) a seguito di relazione dell’amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura”, scrivono i giudici. “Da ciò emerge un ulteriore requisito implicito della misura, costituito dall’attualità dell’agevolazione mafiosa o del pericolo della stessa, atteso che un programma di sostegno e bonifica dell’impresa ha senso solo in presenza di una infiltrazione attuale che l’istituto dell’amministrazione giudiziaria mira a rimuovere”.

Sintetizzando, il provvedimento soft imposto alla Caronte & Tourist SpA, risponde alla necessità di sostenere e bonificare un’azienda sana, le cui attività economiche non sono riconducibili neppure indirettamente a soggetti criminali, anche se risultano essere state condizionate o quantomeno infiltrate da appartenenti ad organizzazioni mafiose. Il tutto in nome della libertà d’impresa, quest’ultima ritenuta dal legislatore (e dall’autorità giudiziaria), un valore costituzionale da proteggere. In verità, la Carta Costituzionale, agli artt. 41 e 43, prevede altro. Se infatti l’iniziativa economica privata è libera, essa comunque non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Inoltre ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire (…) allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Inoltre – ma questa è una nostra valutazione personale – così come appare rappresentata, la misura dell’amministrazione giudiziaria sembra eccedere in garantismo pro aziende e capitali specie se la si mette a confronto con certi provvedimenti assai restrittivi delle libertà personali e di diritti soggettivi fondamentali (sempre in ambito di contrasto alle mafie, si veda ad esempio il regime del carcere duro – 41bis – riservato agli appartenenti o presunti tali di organizzazioni criminali).

Legittimo nutrire poi più di un dubbio sulla reale incidenza e sulla ridottissima limitazione temporale del provvedimento del Tribunale specie dopo un’attenta lettura delle motivazioni contenute nel decreto e delle gravi risultanze delle indagini della Direzione Investigativa Antimafia. Come si evince dagli atti, la Procura della Repubblica ha proposto la misura giudiziaria nei confronti della Caronte & Tourist S.p.A., avendo ritenuto che “esponenti ed imprese riferibili alla cosca Buda-Imerti, organica alla ‘ndrangheta calabrese ed operante all’interno del territorio urbano di Villa San Giovanni, Fiumara di Muro e nelle aree limitrofe, siano stati reiteratamente e colpevolmente agevolati (…) attraverso l’assegnazione di ruoli aziendali di governo di comparti operativi; del ruolo di reclutatori di personale da assumere; della possibilità di disporre a favore di terzi di agevolazioni per la concessione di titoli di viaggio”. Alle “imprese espressione diretta o indiretta di esponenti della ‘ndrangheta”, la società di navigazione ha inoltre affidato i servizi dell’indotto (ad esempio somministrazione di cibi e bevande sulle imbarcazioni; pulizie; gestione della biglietteria; manutenzione), “accessori al servizio di traghettamento che costituisce il core business aziendale”. E ancora – stigmatizza la Procura – “non può poi certamente ritenersi frutto di una mera casualità il fatto che numerosi dipendenti, collaboratori, fornitori e partner appartenessero alle famiglie di ‘ndrangheta di Villa San Giovanni, tante volte assurte agli onori della cronaca giudiziaria”.

A rincarare la dose è la stessa Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale che nell’accogliere la richiesta della Procura scrive che “dalle complessive risultanze sin qui esposte, sussistono più che sufficienti indizi della permeabilità della società Caronte & Tourist SpA, rispetto ad infiltrazioni della criminalità organizzata. A corroborare l’impianto accusatorio le “numerose” conversazioni intercettate dagli inquirenti, nonché le “convergenti” dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, Giuseppe Liuzzo (già appartenente alla potente cosca dei Rosmini di Reggio Calabria) e Vincenzo Cristiano, i quali hanno espressamente riferito dell’infiltrazione dell’azienda da parte delle ‘ndrine. “Sulla base dei suddetti elementi e di quelli già emersi in precedenza – scrivono i giudici – è possibile affermare che nel corso degli anni i vertici della società Caronte & Tourist SpA abbiano sempre trovato un equilibrio con le suddette cosche nonché con altre consorterie operanti in tutte le zone della provincia reggina, ove le dette società svolgono il proprio servizio”.

Dalle dichiarazioni rese dal Liuzzo nel corso dell’interrogatorio del 28 novembre 2019, i magistrati reggini hanno potuto dedurre che “i favori e le assunzioni che la società Caronte elargiva alle cosche si inserivano in dinamiche non sussumibili, semplicemente, nel classico scema dell’estorsione mafiosa”. Il collaboratore, in particolare, ha fatto notare come l’allora co-titolare della società di navigazione, Amedeo Matacena junior (ex parlamentare di Forza Italia), “intrattenesse rapporti di amichevole convivialità con i massimi esponenti della ‘Ndrangheta della provincia reggina; rapporti che mal si conciliavano con l’idea dell’imprenditore vittima, ma che apparivano – piuttosto – espressione di una compiacente contiguità ed erano finalizzati anche a soddisfare le ambizioni elettorali del predetto”. Sempre Giuseppe Liuzzo ha riferito agli inquirenti che “sia il cavaliere Amedeo Matacena che l’omonimo figlio avevano avuto sempre un debole per la cosca Imerti, mentre l’amministratore delegato Antonino Repaci prediligeva la cosca Zito-Bertuca”. Emerge quindi dalle dichiarazioni del collaboratore “come i vertici della società, definita la gallina dalle uova d’oro, abbiano favorito prima alcuni esponenti delle cosche reggine e in seguito esponenti delle cosche operanti nel territorio di Villa San Giovanni”.

Pur precisando che le sue conoscenze delle vicende riguardanti il settore della navigazione nello Stretto di Messina si riferivano alla gestione Matacena antecedente alla fusione di Caronte SpA con il gruppo messinese Tourist Ferry Boat SpA, Liuzzo ha espresso ai giudici la convinzione che “anche dopo la fuoriuscita di Amedeo Matacena e l’ingresso dei nuovi soci, i legami con le ‘ndrine non erano stati recisi e ciò in quanto, nonostante il nuovo assetto societario, nessuno tra gli esponenti della locale ‘Ndrangheta aveva espresso lamentele, potendo evidentemente contare sul mantenimento degli equilibri esistenti”. A riprova di ciò, annotano i magistrati, “anche nella nuova fase al vertice dirigenziale della società era rimasto Antonino Repaci, quale segno di continuità della precedente gestione”.

D.I.A. e Procura di Reggio Calabria hanno individuato principalmente in due soggetti i portatori degli interessi della ‘ndrangheta agevolati da Caronte & Tourist SpA: Domenico Passalacqua e Massimo Buda. Passalacqua è stato assunto dalla Tourist Ferry Boat del gruppo Franza-Genovese l’1 agosto 1990; poi è stato dipendente della Caronte & Tourist sino al maggio 2018, quando è stato collocato in pensione. Destinatario di una misura di prevenzione personale e patrimoniale, Passalacqua è stato condannato in via definitiva nel processo Meta quale esponente del gruppo criminale Buda-Imerti, in quanto “imprenditore al servizio della cosca, operante non secondo logiche di libero mercato, ma nel rispetto delle dinamiche oligopolistiche di tipo mafioso tipiche degli imprenditori intranei ai circuiti mafiosi”.

“Nella società di navigazione, Mimmo Passalacqua faceva la biglietteria che non è un posto così”, ha raccontato ai giudici Giuseppe Liuzzo, lasciando chiaramente intendere – come riportano gli inquirenti – che la biglietteria “era una sorta di front office del vettore marittimo, ove i membri delle cosche potevano relazionarsi con i clienti amici, ai quali elargivano piccole cortesie”. Secondo quanto affermato da un altro collaboratore di giustizia, Rocco Buda, Passalacqua era stato assunto presso la Caronte S.p.A. grazie all’intercessione di Giuseppe Stracuzza, ex sindaco di Fiumara, il quale era un pezzo grossodella società, occupandosi del controllo delle biglietterie, nonché molto vicino alla famiglia Matacena. “Lo Stracuzza si preoccupava di consegnare al boss Nino Imerti somme di denaro quantificabili in dieci milioni di lire a volta per conto della società Caronte”, ha riferito Buda.

Anche Vincenzo Cristiano ha indicato Domenico Passalacqua come il “referente” degli imertiani in seno alla società di navigazione, aggiungendo che il predetto, anche dopo il coinvolgimento nel processo Meta, “era in grado di interloquire con Antonino Repaci, principale dirigente della società”. Sempre secondo il collaboratore, Passalacqua faceva anche da collegamento con gli esponenti della famiglia Zito, tanto da essere risultato determinante per l’assunzione di Giuseppe Zito, figlio di Vincenzo capo dell’omonima ‘ndrina ed era progressivamente entrato a far parte della società impegnata nella gestione dei bar sui traghetti, “con la finalità di riciclaggio dei capitali provenienti dal gruppo criminale”.

“Nei confronti di Passalacqua l’agevolazione garantita da Caronte & Tourist SpA si è manifestata sulla sua persona, in relazione alla sua assunzione e alla successiva conservazione del rapporto di dipendenza, nonostante dapprima la latitanza, quindi l’applicazione della misura cautelare e, all’esito, la sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza”, scrivono i giudici di Reggio Calabria. “L’agevolazione è giunta sino al punto di garantirgli la retribuzione, senza farlo lavorare e si è palesata, in termini di contributo al consolidamento della sua fama socialcriminale, con la benedizione pubblica del suo ruolo e del rapporto agevolato, sacralizzato dall’abbraccio concessogli dal dirigente della Caronte & Tourist SpA, Antonino Repaci sul piazzale degli imbarcaderi, in esito alla sua scarcerazione, per come riferito dal collaboratore di giustizia Cristiano”.

“E’ evidente che la società Caronte & Tourist S.p.A., in conseguenza delle pesanti accuse mosse al Passalacqua nel processo Meta che avevano portato in primo grado alla condanna del predetto alla pena di 16 anni di reclusione, avrebbe certamente potuto invocare la giusta causa per l’immediato licenziamento”, annotano gli inquirenti. “Viceversa la società decideva di non interrompere il rapporto di lavoro con Passalacqua e, anzi gli assicurava un trattamento di favore, con la creazione di un apposito turno di lavoro che andasse incontro alle sue esigenze. Ed infatti il 16 marzo 2016 Domenico Passalacqua si recava presso gli uffici messinesi di Caronte & Tourist e dopo un colloquio con il dirigente dell’azienda, il dottor Tiziano Minuti, otteneva la riassunzione”.

L’atteggiamento di favore da parte della società di navigazione non mutava neanche dopo che il Tribunale di Reggio Calabria, il 13 settembre 2017, sottoponeva Domenico Passalacqua alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il Passalacqua non si presentava più sul posto di lavoro, né tanto meno forniva alcuna comunicazione all’azienda, tuttavia i dirigenti della Caronte & Tourist, invece di adottare i provvedimenti sospensivi previsti da contratto, decidevano di corrispondergli l’intera retribuzione sino alla data di pensionamento. “Emerge quindi come la Caronte & Tourist si sia a più riprese adoperata per consentire al Passalacqua di proseguire il rapporto lavorativo, nonostante le gravissime disavventure giudiziarie che nel corso degli anni lo hanno visto protagonista”, annotano i giudici.

Al Passalacqua venivano “garantiti” anche rilevanti interessi economici attraverso i servizi di somministrazione di cibi e bevande sugli imbarcaderi che la Caronte & Tourist SpA ha affidato alla CAAP Service S.r.l. di Villa San Giovanni, nonché attraverso i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione delle unità della società di navigazione, da parte della V.E.P. Services Soc. Coop., anch’essa con sede a Villa. Della CAAP Service sono risultati soci lo stesso Domenico Passalacqua, Filippo e Antonino Aquila (fratelli di Giuseppe Aquila, ex barista a bordo delle navi della Caronte SpA e condannato per il reato di associazione mafiosa quale “esponente della potente cosca Rosmini e che in tale veste aveva svolto un ruolo di collegamento tra Caronte SpA e la criminalità organizzata”) e Giuseppe Campolo, figlio del defunto esponente della ‘ndrangheta reggina Bruno Campolo, “già collaboratore del cavaliere Amedeo Matacena”. Per la cronaca, la CAAP Service ha mantenuto la sua partnership economica con la Caronte & Tourist sino alla fine del marzo 2020, nonostante un periodo lungo quattro anni in cui la ditta risultava essere stata sequestrata e infine confiscata; il contratto di affidamento del servizio bar-ristorazione è stato invece risolto con una “sostanziosa” liquidazione a titolo di indennizzo per lucro cessante e danni emergenti di 400.000 euro.

La V.E.P. Services Soc. Coop. è stata invece amministrata da Domenico Passalacqua, nipote omonimo dell’ex impiegato di Caronte & Tourist, mentre nel consiglio d’amministrazione compariva Salvatore Rocco Versace, nipote di Antonino Cotroneo, quest’ultimo condannato nell’ambito del procedimento penale denominato ‘Ndranghete Banking a 8 anni di reclusione per associazione mafiosa e usura. La società di servizi era subentrata nel 2012 alla Griverpas Service Soc. Coop. in cui ricoprivano cariche sociali, tra gli altri, Pasquale Passalacqua (nipote di Domenico Passalacqua) e Antonino Versace, fratello di Salvatore Rocco Versace. “L’identificazione dei gestori della Cooperativa nei Passalacqua e le dinamiche di forze criminali (…) fanno chiaramente intendere come la titolarità della V.E.P. Services fosse riferibile a Domenico Passalacqua, che la gestiva tramite i suoi parenti, secondo quel sistema di passaggi di consegna interni alle famiglie che avevano garantito la prosecuzione dei sistemi di infiltrazione mafiosa di Caronte & Tourist S.p.A. e delle imprese del suo indotto”, spiegano gli inquirenti. “La vicenda accertata, infatti, costituisce un paradigmatico esempio di come la tollerante indifferenza – palesata dall’alta dirigenza e dalla proprietà della SpA, in ordine alle dinamiche di infiltrazione della ‘ndrangheta nei suoi sistemi interni e a quelle predatorie nei settori esternalizzati – li avesse ridotti a campi di battaglia tra gli esponenti della ‘ndrangheta, che se li contendevano in base alle rispettive capacità di intimidazione ed assoggettamento, ovvero con il tipico metodo mafioso”.

Sul secondo presunto portatore degli interessi della ‘ndrangheta agevolati da Caronte & Tourist SpA, Massimo Buda, il Tribunale di Reggio Calabria scrive che lo stesso “può rientrare tra i soggetti destinatari di misura di prevenzione personale in quanto indiziato di appartenenza alla cosca Buda-Imerti”. “Dalle indagini emerge chiaramente come Massimo Buda si sia prestato a realizzare incontri e trasmettere messaggi funzionali alla migliore operatività del’organizzazione e al controllo del territorio che questa esprimeva, anche grazie alle alleanze consolidate con le altre cosche del reggino”, proseguono i giudici. “In particolare è emerso come lo stesso, sebbene sostanzialmente incensurato, sia stato a totale disposizione del padre Santo Buda (cugino del boss Antonino Imerti, detto Nano feroce) al fine del raggiungimento di comuni obiettivi criminali, essendosi attivato peraltro per organizzare un incontro riservato tra il genitore e il boss Pasquale Bertuca entrambi condannati con il ruolo di dirigenti della ‘ndrangheta sul territorio villese, nei procedimenti denominati Meta e Sansone ed avendo mantenuto con il Bertuca rapporti diretti, per come risulta dall’informativa del Commissariato di Villa San Giovanni del 14 luglio 2009”. Gli inquirenti calabresi ritengono come anche lo stesso Santo Buda “avesse una capacità di infiltrazione nelle strutture aziendali e produttive della Caronte & Tourist e delle imprese che gestivano i rapporti esternalizzati dalla SpA, capacità che egli era in grado di porre in essere attraverso il figlio Massimo”. Stando inoltre a quanto riferito dal collaboratore di giustizia Cosimo Virgiglio, i Buda padre e figlio facevano parte della loggia massonica di Sant’Eufemia d’Aspromonte e “i loro referenti erano i fratelli Fedele, da identificarsi verosimilmente in Luigi e Giovanni Fedele, il primo ex Presidente del Consiglio Regionale Calabrese e il secondo ex sindaco del Comune di Sant’Eufemia”.

Massimo Buda risulta essere ancora oggi dipendente della Caronte & Tourist, dopo aver lavorato con altre società del gruppo (la Ulisse Shipping S.r.l. negli anni 1999-2000, la Tourist Ferry Boat S.p.A. dal 2001 al 2004, la Servizi Norimberga Scpa dal 2004 al 2006 e poi la New TTTLines S.r.l. che cura il traghettamento di veicoli e passeggeri sulla tratta Catania-Napoli). “Nei confronti del Buda l’agevolazione da parte della Caronte & Tourist SpA si è manifestata con la sua assunzione, con la rapida e brillante progressione in carriera, con la capacità di promuovere e gestire le nuove assunzioni e con la delega conferitagli per la risoluzione delle controversie tra dipendenti o con i fornitori e con la concessione di biglietti omaggio da gestire per alimentare la percezione sociale del suo ruolo dominante nella SpA.”, riportano i giudici. “Alla luce delle numerosissime conversazioni intercettate emerge come nel corso del tempo Massimo Buda abbia acquisito all’interno del gruppo societario un ruolo sempre più di maggiore spessore arrivando a diventare il numero uno della Caronte”.

“Devono altresì ritenersi significativi una serie di episodi, univocamente sintomatici della sua appartenenza alla ‘Ndrangheta: le modalità intimidatorie (financo con l’uso di armi da fuoco) di esercizio delle sue mansioni di piazzalista, per conto della società, per come emerso nella conversazione ambientale, registrata dagli inquirenti il 23 agosto 2008 (parlando con il comandante Rosario Donato, uno dei dirigenti, ancora oggi, della società di navigazione, Buda raccontava di come avesse minacciato un camionista – reo di non voler pagare il biglietto per il traghettamento – prospettando persino il ricorso ad una pistola che deteneva illegalmente); la sua stabile ed ancora attuale individuazione, da parte dei funzionari e dirigenti della Caronte & Tourist SpA, quale soggetto in grado di prevenire e tacitare – grazie alla forza d’intimidazione che la sua persona evocava – ogni controversia incorsa tra i dipendenti o con la clientela”.

Il Buda avrebbe inoltre fatto da punto di riferimento della comunità di Villa San Giovanni per la risoluzione dei problemi di “qualsivoglia natura” verificatisi con l’azienda Caronte & Tourist. “Essendo notorio il suo peso all’interno della società, i suoi concittadini a lui si rivolgevano quando erano necessari interventi per dirimere controversie o per accomodare criticità di vario genere”, si legge nel decreto del Tribunale di Reggio Calabria. “Nel maggio 2016 era Rocco Cassone, ex sindaco della cittadina a chiedere a Buda l’intercessione in favore di un marittimo, entrato in contrasto con il proprio comandante”.

Un’ulteriore conferma del ruolo di primo piano di Massimo Buda all’interno del gruppo armatoriale calabro-peloritano è giunta dai colloqui telefonici intercettati nel dicembre 2016: emerge infatti come il dipendente era stato designato dai vertici amministrativi della Caronte & Tourit per selezionare il personale della Nicober Service S.r.l., azienda catanese colpita da una grave crisi finanziaria, al fine di suddividerlo tra la nota società di navigazione Tirrenia e la stessa Caronte & Tourist. “Gli interessi economici di Massimo Buda, invece, sono stati agevolati in relazione alla fornitura dei servizi di disinfestazione e derattizzazione alla Caronte & Tourist SpA da parte della Carist di Cristiano Teodoro con sede a Catona (RC), nonché alla fornitura dei servizi di prenotazione per l’imbarco degli autotrasportatori, garantiti dalla Caronte & Tourist alla CAM Service S.r.l. di Villa San Giovanni”, aggiungono gli inquirenti che ritengono come Carist e CAM Service fossero imprese “fittiziamente intestate a terzi”, ma di fatto nella disponibilità di Buda. In particolare, la prima società risultava amministrata da Teodoro Cristiano, cognato di Massimo Buda che esercitava in prima persona le funzioni di effettivo titolare, dettava le strategie imprenditoriali e procurava le commesse “grazie alle sue entrature presso i dirigenti del gruppo di navigazione”.

Ancora più rilevanti gli introiti economici della seconda società in mano al Buda, la CAM Service. Con un capitale sociale di soli 10.000 euro e due dipendenti (tra cui Sonia Maria Cristina Versace, moglie di Massimo Buda) la società riusciva a fatturare 2.809.904 euro nel 2014, 3.728.444 euro nel 2015 e 4.183.719 euro nel 2016. “Anche in tal caso Massimo Buda sino ad epoca recentissima ha gestito l’azienda, pur formalmente intestata a terzi, ricavandone ingenti guadagni grazie alla partnership con Caronte & Tourist, avvalendosi in tal caso della collaborazione di un cognato, Alberto Carlo, per schermare il suo diretto coinvolgimento nell’iniziativa imprenditoriale”, scrivono gli inquirenti.

“In realtà, l’agevolazione degli interessi di Passalacqua e del Buda non è che il riflesso specifico di una complessiva strumentalizzazione dell’impresa agli interessi della ‘Ndrangheta di cui anche i due citati sono portatori (…) Si tratta di infiltrazione da ritenersi attuale, atteso che, non appare pienamente convincente il percorso seguito dalla società né possono essere positivamente valutate le terapie interne, adottate dall’impresa, al fine di contenere il pericolo di reiterazione nelle precedenti condotte agevolative”.

In verità alle fallimentari terapie di contenimento dell’infiltrazione criminale all’interno della vita aziendale, il management era giunto solo dopo alcune gravi vicende giudiziarie che avevano investito la Caronte & Tourist e alcuni dei suoi più importanti rappresentanti. Come ricorda la stessa Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, nell’aprile 2019, l’amministratore delegato della SpA, l’ingegnere Vincenzo Franza, rinveniva a bordo della sua autovettura le microspie collocate dalla Polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Messina. “Avendo così acquisto contezza di essere sottoposto ad indagini, chiedeva – per il tramite del suo difensore – di essere sottoposto ad interrogatorio, che aveva luogo il 21 maggio 2019, a seguito del quale Vincenzo Franza apprendeva la contestazione a suo carico – tra l’altro – del reato di cui all’art. 416 bis. c.p e l’oggetto delle investigazioni”.

Nel dicembre del 2019 la Caronte & Tourist era oggetto di un’operazione giudiziaria (Cenide), con l’esecuzione della misura cautelare nei confronti del suo presidente Antonino Repaci e di uno degli amministratori delegati, Calogero Famiani, per il reato di corruzione commesso unitamente all’ex direttore dell’Ufficio tecnico del Comune di Villa San Giovanni, Francesco Morabito, contestualmente accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Nello specifico i magistrati reggini contestavano al Morabito di aver consentito alla Caronte & Tourist di realizzare “in assenza di idoneo titolo abitativo ed in violazione alla legge” opere edili per la riorganizzazione della viabilità e la realizzazione di un nuovo impianto di biglietteria nell’area “Villa Agip” di Villa San Giovanni, già adibita allo stoccaggio degli automezzi diretti in Sicilia. “Quale controprestazione, Antonino Repaci e Calogero Famiani promettevano (nell’ambito di più ampie e pluriennali relazioni caratterizzate da favori, utilità e sovvenzioni a funzionari e amministratori locali del comune di Villa San Giovanni, l’assunzione a tempo indeterminato presso la società Caronte & Tourist del figlio di Giancarlo Trunfio, altro dipendente del Settore tecnico del Comune”, si legge nell’ordinanza emessa dai magistrati.

Il 19 marzo 2020 il difensore dell’ing. Vincenzo Franza richiedeva agli inquirenti peloritani l’archiviazione del proprio assistito, spiegando come la società di navigazione avesse intanto modificato il management aziendale dopo le dimissioni di Repaci e Famiani con la contestuale assunzione dei ruoli di responsabilità di esponenti delle famiglie Franza e Matacena, titolari dei pacchetti di maggioranza. Il legale specificava inoltre che la Caronte & Tourist aveva avviato la “ristrutturazione della policy aziendale”, anche grazie “all’intenzione del nuovo Cda della SpA di procedere alla creazione di un comitato interno di controllo” e all’adesione del protocollo di legalità, istituito tra Ministero dell’Interno e Confindustria. Infine il gruppo rendeva nota l’istituzione di una rigida procedura di selezione e assunzione del personale e l’attivazione di un attento monitoraggio dei partner e dei fornitori locali, nonché l’individuazione di un “soggetto terzo”, nella persona del dott. Santi Giuffrè, “già prefetto e questore anche in questo distretto, a cui affidare un incarico di consulenza, finalizzato alla verifica ed implementazione del citato protocollo di legalità”. Nome pesante quello del neo consulente: vicedirettore del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Palermo a partire del 1992, Santi Giuffrè ha poi ricoperto l’incarico di questore a Caltanissetta nell’anno 2000; a Messina nel 2005 (dove – come si legge nel curriculum vitae – ha gestito servizi di ordine pubblico nel nuovo Stadio di Messina, all’epoca in serie A – la FC Messina del gruppo Franza, NdA); a Reggio Calabria nel 2008; a Napoli l’anno successivo. Nel 2014 Giuffrè è stato nominato dalla Presidenza del Consiglio, Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Le tardive operazioni di bonifica non hanno però convinto gli inquirenti. Con una nota del 3 settembre 2020, la D.I.A. di Reggio Calabria ha rilevato infatti che “la catena di comando dei servizi operativi del gruppo Caronte & Tourist nello Stretto di Messina, è tuttora invariato rispetto alle precedenti acquisizioni investigative, poiché le direttive impartite da Calogero Famiani giungono, per il tramite di Placido Restuccia e Rosario Donato, a Massimo Buda, che oggi ha un incarico superiore rispetto a quello del recente passato. Ne consegue che nulla di significativo è intervenuto rispetto al passato e pertanto la società non ha inteso adottare le misure necessarie per contenere aspettative delle cosche che, per più di un trentennio, hanno beneficiato di tali rapporti con la società”.

Ancora più netto il giudizio dei magistrati calabresi sulla nomina a consulente dell’ex questore ed ex prefetto Santi Giuffrè. “Quanto poi alla attribuzione del ruolo di garante della legalità al dott. Giuffrè, si osserva innanzitutto che il predetto è già stato componente del Cda di Caronte & Tourist SpA sin dal giugno 2017 (in verità già alla fine del 2016 lo stesso compare tra i membri del Comitato tecnico scientifico della neo-costituita Fondazione “Giuseppe Franza – Elio Matacena”, NdA), nelle fasi in cui le scelte societarie risultavano del tutto inidonee a scongiurare le infiltrazioni mafiose. Inoltre appare significativo il fatto che il Giuffrè sia stato cooptato nella sfera dirigenziale di Caronte & Tourist proprio da Antonino Repaci, ovvero da colui che è stato il regista delle strategie aziendali per più di un trentennio, essendosi dimesso soltanto a seguito della sottoposizione alla misura cautelare per il reato di corruzione nel dicembre 2019”.

I magistrati definiscono di “estrema confidenza” i rapporti esistenti tra il neo-consulente e l’ex amministratore delegato e nel decreto che ordina l’amministrazione giudiziaria della Caronte & Tourist riproducono gli stralci di una imbarazzante conversazione telefonica intercorsa tra i due (già riportata nella nota della D.I.A. del 10 novembre 2020), allorché Repaci preannuncia al Giuffrè l’imminente designazione quale consigliere di amministrazione della società, “rappresentandogli come il suo ruolo, al di là della formale investitura e della cospicua retribuzione, non avrebbe comportato alcuna effettiva responsabilità operativa (che evidentemente rimaneva, invece, in mano ad altri)”. Antonino Repaci: Tu sarai nominato, eh, eh, consigliere d’amministrazione della società. Non devi fare nulla. Soltanto accettare. Se vuoi o non vuoi. Tutto qui…. Santi Giuffrè: Ma queste cose poi che cosa comportano? Repaci: Nulla. Una presenza… diciamo”. Giuffrè: Ah… Ci sono incontri? Repaci: Almeno due… due, tre volte l’anno. Insomma, ecco. Una cosa di queste. Giuffré: Ecco. Okay. Va bene. Repaci: C’è un compenso stabilito dall’assemblea, ovviamente, che… che non guasta mai e qui mentre quell’altro…. Giuffrè: Ma perché, è a seduta? Repaci: No, no, no. E’ compenso annuo. Penso che saranno 50 mila euro l’anno. Questo sarà, più o meno…. Giuffrè: E senza offesa…. va bene allora… No, certo che non guasta mai, anzi… Perché le cose pubbliche sono solo a titolo onorifico… Noi così facciamo, forma e sostanza. Va bene!

“Deve ritenersi l’inadeguatezza delle misure fino ad ora adottate dall’impresa, essendo basate sull’adozione di protocolli e procedure nonché sull’individuazione di soggetti, ritenuti meritori di considerazione, certamente, ma incapaci di attuare un’autentica verifica delle debolezze aziendali che hanno consentito l’infiltrazione mafiosa”, aggiungono i giudici calabresi. “E’ evidente infatti che se fosse sufficiente l’adesione al protocollo di legalità e/o l’allegazione di procedure e sistemi di controllo cartolari e generici, il modello organizzativo predisposto dalla SpA e vigente all’epoca dei rapporti di agevolazione, sarebbe stato idoneo e sufficiente al fine di contrastare l’imponente infiltrazione mafiosa aziendale, accertata dall’indagine”. Il Tribunale lamenta infine come ancora non sia stato fatto riferimento da parte degli organi societari ad un possibile avvio di attività investigativa interna all’azienda, volta a comprendere quali strutture, organismi o persone “non abbiano adeguatamente svolto il loro compito ovvero abbiano deliberatamente agevolato gli interessi di soggetti pericolosi e sulla eventuale sostituzione dei soggetti responsabili”.

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